Il rapporto di tipo economico-commerciale detto franchising o affiliazione commerciale, nasce da una collaborazione tra imprenditori atta alla distribuzione di beni e servizi. Il franchising è perfetto per chi vuole entrare nel mondo delle attività commerciali usufruendo di marchi già forti e notevolmente affermati sul mercato.
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La legge 129/2004: regolamentazione del franchising
La Legge 129/2004 lo definisce come contratto fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti. In base al quale una delle parti concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, assistenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di altri affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Il contratto di franchising è infatti, un accordo di collaborazione stipulato tra un’azienda già consolidata sul mercato (definita affiliante o franchisor) e una società o un privato imprenditore (detto affiliato o franchisee) che aderisce a tale meccanismo. In questo accordo l’affiliante concede all’affiliato, che ricopre il ruolo comunque di rivenditore indipendente, il diritto di commercializzare i propri prodotti e servizi utilizzando l’insegna dell’affiliante ed usufruendo di assistenza tecnica e consulenza sui metodi di lavoro.
Da parte sua il franchisee garantisce di rispettare tutte le strategie gestionali imposte dall’azienda madre mediante il pagamento di una percentuale sul fatturato (la cosiddetta royalty) e il rispetto delle norme contrattuali che regolano il rapporto.
Il vantaggio principale di un contratto di franchising è la crescita esponenzialmente più rapida rispetto ad un percorso commerciale tradizionale, facendo uso di un brand già famoso a livello nazionale. Il franchising inoltre non elimina oneri finanziari e doveri organizzativi dei propri affiliati, anzi li amplifica perché essi dovranno investire il loro budget, scegliere la location, gestire il personale e soprattutto confrontarsi con un’alea di rischio comunque inevitabile.
Col franchising è possibile evitare le normative antitrust che pongono i limiti di mercato detenibile da un unico soggetto economico, nonché tutti i vincoli relativi alle distanze fra punti vendita della stessa categoria merceologica.
Questo perché la catena di negozi deriva dalla stessa società madre affiliante, ma ogni esercizio commerciale è a sé stante, gestito da soggetti diversi dal distributore del marchio. Ecco delineato perciò un sistema tramite cui un determinato brand può ottenere una presenza capillare sul territorio, con la garanzia di un sostanziale risparmio economico.
> Franchisee e franchisor: significato e differenze
Le caratteristiche del contratto di franchising
Ogni contratto di franchising che si rispetti, dunque, deve riportate determinati elementi dai quali è impossibile prescindere: l’ammontare degli investimenti con dettaglio riguardo le spese iniziali e di start up; le royalties e il fatturato minimo che il franchisee dovrà conseguire; la zona o il territorio nella quale l’affiliato aprirà la propria attività; il know-how (bagaglio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante) e manuale operativo fornito dall’affiliante; l’elencazione di tutti i servizi tecnici e commerciali erogati dall’azienda madre; tutte le condizioni di rinnovo, recesso, cessione e durata del contratto che non potrà mai essere inferiore a tre anni. Vediamo però più nel dettaglio le caratteristiche di un contratto di franchising.
Durata, rinnovo e recesso
La pattuizione relativa alla durata del franchising viene stabilito dal franchisor ed è il periodo in cui il franchisee può esercitare l’attività sotto l’insegna del marchio. La prassi contrattuale può andare da un anno fino a 10 anni, alcuni marchi come McDonalds prevedono contratti di 20 anni.
In ogni caso, il contratto può essere rinnovato più volte sulla base del tacito accordo delle due parti. Per quanto riguarda, invece, l’eventuale recesso, bisogna distinguere tra il recesso ordinario che si può fare semplicemente con una comunicazione e dando il preavviso e quello straordinario che invece viene ammesso in caso di inadempimenti del contratto da parte del franchisor o del franchisee.
Entry fee e royalties
Elemento tipico di un contratto di franchising è la previsione di un entry fee iniziale, corrispettivo dovuto dall’affiliato per l’accesso al sistema, comprensivo del diritto di utilizzo dei segni distintivi, del trasferimento del know-how e dell’assistenza preliminare all’avvio.
Ulteriore voce economica è costituita dalle royalties, corrispettivi periodici calcolati in misura fissa o percentuale sul volume d’affari. Esse finanziano l’attività di supporto del franchisor, ivi incluse campagne pubblicitarie collettive, attività di ricerca e sviluppo, programmi formativi e consulenza operativa.
La corretta determinazione e trasparente quantificazione di tali oneri rappresenta condizione necessaria per la validità e l’equilibrio sinallagmatico del contratto.
> Cosa sono le royalties nel franchising
Il know how del franchisor
Oggetto imprescindibile del contratto è il cosiddetto franchise package, insieme di elementi materiali e immateriali forniti dall’affiliante all’affiliato. Questo comprende i segni distintivi, il know-how descritto in apposito manuale operativo, l’assistenza tecnica e gestionale, nonché i programmi di formazione continua.
L’obiettivo è assicurare uniformità di immagine e standard qualitativi omogenei in tutte le unità affiliate. L’assenza o incompletezza del package può incidere sulla validità del contratto, poiché verrebbe meno il trasferimento effettivo di conoscenze e strumenti organizzativi che caratterizza l’affiliazione commerciale rispetto ad altri rapporti di distribuzione.
> Know-how: definizione e significato del termine
Prezzi di acquisto
Alcuni contratti non prevedono il versamento di royalties, bensì l’obbligo per l’affiliato di approvvigionarsi presso il franchisor o fornitori indicati da quest’ultimo, a condizioni di prezzo predeterminate. In tali ipotesi, la clausola deve specificare criteri di determinazione e variazione dei prezzi, al fine di evitare squilibri contrattuali e garantire condizioni eque. L’eventuale imposizione di quantità minime di acquisto deve essere proporzionata e funzionale all’attuazione del modello commerciale, non potendo tradursi in vincoli sproporzionati a carico dell’affiliato.
Clausole di esclusiva e patto di non concorrenza
Il franchisor può scegliere di attribuire all’affiliato la possibilità di operare con un’esclusiva territoriale, questo permette di vietare l’apertura di eventuali altri punti vendita del marchio nella stessa area. Questa clausola va a tutelare l’investimento e permette anche una distribuzione più omogenea della rete.
A questa clausola si può aggiungere il patto di non concorrenza, che può operare sia in costanza di rapporto, vietando l’esercizio di attività analoghe, sia dopo la cessazione, per un periodo massimo di un anno e limitatamente all’area in cui l’affiliato ha operato.
Queste limitazioni, se proporzionate, risultano lecite in quanto volte a preservare il know-how trasferito e a impedire fenomeni di concorrenza sleale.
Standard operativi e controlli di qualità
Aspetto centrale è la definizione degli standard operativi. Il franchisor, infatti, impone all’affiliato l’osservanza di procedure, modalità di erogazione del servizio, layout dei locali, criteri di selezione del personale e qualità dei prodotti.
Per garantire l’uniformità della rete, il contratto attribuisce al franchisor il diritto di effettuare ispezioni e audit periodici. L’affiliato, dal canto suo, ha l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni impartite, pena l’applicazione di sanzioni contrattuali o la risoluzione del rapporto.
Gli obblighi del franchisor
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. 6 maggio 2004, n. 129, il franchisor è tenuto a consegnare all’aspirante affiliato, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione, copia completa del contratto, corredata da documentazione essenziale:
- Dati identificativi dell’impresa (ragione sociale, capitale, bilanci degli ultimi tre esercizi o, se più recente, dalla costituzione);
- indicazione dei marchi utilizzati, con estremi di registrazione, deposito, licenza o documentazione d’uso;
- illustrazione sintetica delle caratteristiche dell’attività;
- elenco degli affiliati e dei punti vendita diretti;
- variazioni annuali della rete negli ultimi tre anni, con relativa localizzazione;
- eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali conclusi negli ultimi tre anni in materia di affiliazione.
La legge ammette deroghe per documenti coperti da esigenze specifiche di riservatezza, che devono comunque essere richiamati nel contratto. Per gli allegati relativi a rete e contenzioso (lett. d, e, f) l’obbligo riguarda le attività svolte in Italia.
Il combinato disposto dell’art. 4, comma 2, e del D.M. 2 settembre 2005, n. 204, chiarisce la ratio: fornire al futuro affiliato informazioni complete e un congruo periodo di riflessione (cooling-off period) per valutare con consapevolezza l’operazione e confrontarla con eventuali alternative.
Obblighi del franchisee
L’art. 5 della legge 6 maggio 2004, n. 129 disciplina anche specifici obblighi in capo all’affiliato, che si inseriscono nel quadro degli impegni assunti con la stipulazione del contratto di affiliazione commerciale.
Obbligo di immutabilità della sede
Il primo comma dispone che, qualora la sede dell’attività sia individuata nel contratto, essa non possa essere trasferita senza il consenso preventivo del franchisor. La regola conosce un’unica eccezione nei casi di forza maggiore, situazioni che rendono impossibile la prosecuzione dell’attività nella sede originaria.
Tale previsione ha finalità di ordine organizzativo: consente al franchisor di mantenere il controllo sulla distribuzione territoriale dei punti vendita e di salvaguardare la coerenza del sistema di rete. L’inosservanza costituisce inadempimento contrattuale, con le relative conseguenze in termini di risoluzione e risarcimento.
Obbligo di riservatezza
Il secondo comma sancisce un vincolo generale di segretezza. L’affiliato è tenuto a non divulgare le informazioni e il know-how trasmessi dal franchisor, obbligo che si estende anche a collaboratori e dipendenti. La norma stabilisce espressamente che tale vincolo non si estingue con la cessazione del contratto, ma perdura oltre la sua scadenza o risoluzione. La ratio è evidente: il know-how costituisce elemento essenziale del sistema di affiliazione e, in quanto tale, necessita di tutela contro l’uso distorto o la diffusione a terzi concorrenti. L’obbligo di riservatezza, pertanto, assume la natura di obbligazione accessoria con effetti post-contrattuali.
Limitazioni
Gli obblighi in esame rafforzano il potere di controllo del franchisor sulla rete e al tempo stesso tutelano l’investimento immateriale rappresentato dai segni distintivi e dalle competenze organizzative. La limitazione alla libertà di scelta della sede e la previsione di un vincolo di segretezza sono funzionali a preservare l’integrità del sistema e a garantire uniformità nella sua gestione.
L’obbligo di riservatezza trova paralleli nelle clausole di non concorrenza, anch’esse finalizzate a proteggere il patrimonio immateriale dell’affiliante. L’obbligo di sede, invece, si ricollega alla logica dell’esclusiva territoriale, in quanto entrambe le previsioni hanno lo scopo di regolare l’assetto della rete distributiva.
Conseguenze dell’inadempimento
La violazione dell’art. 5 può determinare gravi conseguenze: dal risarcimento del danno alla risoluzione del contratto, fino alla possibilità di azioni cautelari volte a impedire l’uso illecito del know-how. L’obbligo di riservatezza, in particolare, essendo post-contrattuale, può costituire titolo per la responsabilità anche dopo la cessazione del rapporto.
Il contratto serve a tutelare entrambe le parti e per far sì che l’affiliato possa lavorare in modo ottimale nel rispetto del brand con le quali sceglie di aprire la sua attività.





















