Il brevetto: definizione, tipologie, costi e tempi
Con questa nuova guida a firma lavoroefranchising.com, approfondiamo i brevetti.
Il brevetto è un titolo giuridico che serve a conferire al titolare il diritto esclusivo di sfruttamento economico derivante da un’invenzione. Si tratta di un diritto che ha una validità temporale determinata.
Durante questo periodo è possibile realizzare, utilizzare, commercializzare oppure cedere un trovato tecnico al fine di impedire a terzi soggetti di impiegare l’invenzione senza l’impiego di un’autorizzazione.
Non si tratta di un’autorizzazione all’impiego dell’invenzione ma di un diritto di esclusione. Chi brevetta può ottenere il via libera per la produzione libera, con la facoltà di vietare agli altri di farlo.
L’efficacia del brevetto è territoriale, vale cioè soltanto all’interno dello Stato che lo ha rilasciato. Per estendere la tutela a più Paesi occorre depositare domande estere o internazionali, nel rispetto delle convenzioni che regolano la materia, come il Patent Cooperation Treaty o la Convenzione sul Brevetto Europeo.
Cosa può essere brevettato?
Possono costituire oggetto di brevetto solo le innovazioni tecnologiche che rispondano a tre requisiti:
- Novità;
- attività inventiva;
- applicazione industriale.
In altre parole, devono risolvere un problema tecnico in modo nuovo e concreto, potendo essere riprodotte industrialmente.
Le categorie tutelate sono tre:
- Invenzioni industriali, ovvero soluzioni tecniche originali che portano a un nuovo prodotto o a un nuovo procedimento produttivo.
- Modelli di utilità, che introducono miglioramenti funzionali a oggetti già esistenti.
- Nuove varietà vegetali, selezioni che producono una pianta nuova e distinta, stabile e omogenea.
In ogni caso un’impresa che desidera proteggere un’invenzione può anche scegliere strade alternative alla brevettazione.
Può ad esempio renderla di pubblico dominio con una pubblicazione difensiva, impedendo così che altri la brevettino, oppure mantenere il segreto industriale, una forma di tutela prevista dall’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), che protegge informazioni e know-how aziendali controllati e riservati.
I diritti di proprietà industriale
Nel sistema italiano, la proprietà industriale include una serie di diritti che tutelano i segni distintivi e le creazioni tecniche: marchi, denominazioni d’origine, disegni e modelli, invenzioni, topografie di semiconduttori e informazioni aziendali riservate.
Tutti questi diritti sono validi solo sul territorio nazionale e vengono acquisiti tramite brevettazione o registrazione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30/2005.
Si acquistano mediante brevettazione:
- le invenzioni,
- i modelli di utilità,
- le nuove varietà vegetali.
Si acquistano mediante registrazione:
- i marchi,
- i disegni e modelli,
- le topografie dei semiconduttori.
La competenza in materia appartiene all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), che gestisce il deposito, la valutazione e la registrazione delle domande, conferendo i titoli di proprietà industriale dopo l’accertamento dei requisiti previsti dalla legge. Tutte le domande e i titoli rilasciati sono consultabili nella banca dati pubblica dell’Ufficio.
L’iter di brevettazione
Il percorso per ottenere un brevetto inizia con il deposito della domanda, che deve contenere la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni. Il deposito può avvenire online tramite il sistema telematico dell’UIBM, oppure in formato cartaceo presso una Camera di Commercio.
La descrizione dell’invenzione deve essere chiara e completa, mentre le rivendicazioni devono definire con precisione gli elementi innovativi che si intendono proteggere. L’estensione successiva della domanda o la modifica di contenuti già depositati può portare alla nullità del brevetto.
Entro un mese dal deposito, il richiedente deve effettuare il pagamento dei diritti di deposito tramite modello F24; il mancato versamento rende la domanda irricevibile.
Una volta presentata, la domanda viene sottoposta al Ministero della Difesa per valutare l’eventuale rilevanza dell’invenzione per la sicurezza nazionale. Questa fase deve concludersi entro 60 giorni.
Ricevuto il nulla osta, l’UIBM procede con un esame preliminare per verificare la completezza formale della documentazione e la compatibilità dell’invenzione con i requisiti di brevettabilità. Se emergono irregolarità, il richiedente viene invitato a sanarle entro due mesi.
Superata la prima fase, l’Ufficio inoltra la documentazione all’European Patent Office (EPO) per la ricerca di anteriorità, ovvero la verifica dell’esistenza di invenzioni simili già brevettate. Il fascicolo viene tradotto in inglese e classificato secondo il sistema internazionale IPC.
Il richiedente riceve successivamente il Rapporto di Ricerca e l’Opinione di brevettabilità, che illustrano lo stato dell’arte e l’eventuale presenza di invenzioni analoghe. Queste informazioni permettono di valutare se proseguire con la domanda o estendere la protezione all’estero.
Il termine per rivendicare la priorità internazionale della domanda italiana è fissato in 12 mesi. Entro tale periodo è possibile depositare una richiesta di brevetto europeo, internazionale (PCT) o nazionale in altri Paesi.
Dopo 18 mesi dalla data di deposito, la domanda diventa pubblica, salvo che il richiedente non decida di ritirarla per mantenere il segreto.
Entro 21 mesi, è possibile presentare una replica o apportare modifiche in risposta al Rapporto di Ricerca, mentre dopo 23 mesi la domanda entra nella fase di esame di merito. L’UIBM valuta i requisiti sostanziali dell’invenzione e decide se concedere o rigettare il brevetto.
Se l’esame si conclude positivamente, viene rilasciato l’Attestato di concessione. In caso contrario, è possibile proporre ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro 60 giorni.
Brevetto e diritto d’autore
È utile ricordare che il diritto d’autore, disciplinato dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941, non rientra nella proprietà industriale ma in quella intellettuale.
Protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo letterarie, musicali, artistiche o software e fa capo al Ministero della Cultura. I due ambiti, pur distinti, compongono insieme il più ampio sistema della tutela della creatività e dell’innovazione.
Il brevetto rappresenta uno strumento essenziale per valorizzare le idee, dare un vantaggio competitivo alle imprese e stimolare la ricerca. La sua gestione richiede rigore tecnico e competenze giuridiche, ma la protezione che offre costituisce un elemento decisivo per chi trasforma l’invenzione in impresa.
Costi e diritti
Il costo di un brevetto varia in base alla modalità di deposito e al numero di pagine o rivendicazioni. Il diritto di deposito è di 50 euro per la procedura telematica e sale fino a 600 euro per i fascicoli cartacei di oltre 50 pagine.
Ogni rivendicazione oltre la decima comporta un costo aggiuntivo di 45 euro, mentre il rapporto di ricerca dell’EPO richiede un versamento di 200 euro. Per mantenere in vita un brevetto sono previsti diritti annuali di mantenimento, a partire dal quinto anno. Le cifre aumentano progressivamente, da 60 euro per il quinto anno fino a 650 euro per il ventesimo.
Il mancato pagamento comporta la decadenza del titolo, ma è possibile regolarizzare entro sei mesi versando una mora di 100 euro. Sono inoltre previsti costi accessori per le trascrizioni, copie, bolli e riproduzioni. L’imposta di bollo per una domanda di concessione o registrazione è pari a 16 euro, mentre per le istanze telematiche omnicomprensive è prevista una tariffa di 80 euro.
Tempi di brevettazione
L’intero procedimento di brevettazione, dall’invio della domanda alla concessione, può durare circa due anni, salvo complicazioni o rilievi. I tempi dipendono dalla completezza della documentazione e dalla complessità dell’invenzione.
Tuttavia, la protezione giuridica decorre già dalla data di deposito, garantendo una priorità che consente di opporsi a eventuali tentativi di copia o appropriazione.


























